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E.T.S. Associazione di promozione sociale Stay Happy

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E.T.S. Associazione di Promozione Sociale 

STAY HAPPY

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STATUTO dell’Associazione “Associazione di promozione sociale Stay Happy”


Articolo 1
Comparto Normativo – Denominazione – Sede - Durata – Ambito di operatività
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del dlgs 117/2017 l’Associazione denominata “Associazione di promozione sociale Stay Happy”, ente del terzo settore.
L’Associazione ha la propria sede legale in Chieri (TO), via Avezzana n. 43. L’Associazione ha durata illimitata.
L’ Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e opera in ambito nazionale.
L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L’Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico.
Articolo 2
- Fine Istituzionale e Attività -

L’Associazione pone al centro della propria azione i bambini, i giovani del comune di Chieri e del territorio circostante ed ha per fine istituzionale: la promozione e la diffusione della cultura, della musica, dell’arte, dello sport (ludico ed amatoriale) e del gioco; la rivitalizzazione degli spazi e dei tempi extrascolastici all’interno e al di fuori delle strutture pubbliche o private di insegnamento e
l’utilizzo degli stessi da parte dei loro ospiti, come parte integrante e integrativa, al fine di renderle sempre più familiari, inclusive e partecipative.
L’Associazione inoltre sostiene l’amore e il rispetto per la natura; promuove la cultura dell’accoglienza, contrastando qualsiasi forma di diseguaglianza ed emarginazione; promuove la solidarietà e il rispetto della persona.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Tale fine istituzionale verrà raggiunto svolgendo le seguenti attività:
- organizzare e gestire campus estivi ed invernali, attività ludiche e culturali per bambini e ragazzi, laboratori artistici e creativi anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Enti religiosi ed associativi;
- educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale;
- gestire e promuovere luoghi d’incontro, aggregazione e confronto in cui sviluppare anche attività propedeutiche allo scopo di educare i bambini e i giovani intrattenendoli, attraverso attività di tipo ludico e didattiche;
- promuovere, organizzare e realizzare attività/ spazi/ servizi culturali, ricreativi, di intrattenimento, di formazione, tra cui anche laboratori di produzione artistica e artigianale;
- organizzare corsi per un miglior utilizzo del tempo libero dei ragazzi e dei giovani occupando detto tempo in maniera creativa, funzionale e divertente tramite attività ludico culturali e didattiche;
- organizzare escursioni e viaggi d’istruzione;
- promuovere e organizzare corsi per sviluppare ed aggiornare idonee professionalità in grado di contribuire alla crescita umana dei bambini e dei ragazzi;
- realizzare iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti l’attività dell’Associazione;
- collaborare con enti locali, enti pubblici e privati, associazioni e singole persone per il raggiungimento di scopi comuni a quelli dell’Associazione.
L’ Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 3
- Diritti e doveri dei soci-

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo
In caso di rigetto della domanda l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci (o altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione. Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:
- gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
- gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.
Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;
- votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell’Associazione.
- esaminare i libri sociali redigendo apposita richiesta al consiglio direttivo che dovrà fornire gli stessi entro 7 giorni.
I soci minorenni hanno diritto a partecipare all’Assemblea e a votare per le deliberazioni ad
esclusione di: elezione consiglio direttivo, delibere economiche finanziarie, modifiche statutarie, possono tuttavia delegare un parente maggiorenne.
Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:
- osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell’Associazione (articolo 2);
- astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio direttivo.
Articolo 4
- Recesso ed esclusione del socio -

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L’associato può recedere in qualunque momento dall’ Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.
Decade l’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento delle quote associative nei termini indicatigli.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui l’associato:
- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L’associato può ricorrere all’attività giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 5
- Organi sociali -

Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);
- il Collegio dei Probiviri (se costituito)
- L’organo di controllo (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge).
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate salvo quanto previsto dalle specifiche norme di legge. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.
Articolo 6
- Assemblea degli Associati-

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, gli associati minorenni possono partecipare all’assemblea ma non votare su delibere economiche-finanziarie o nei casi visti all’art.3 del presente statuto. Possono tuttavia delegare un parente maggiorenne.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approva il Rendiconto Gestionale (da qui in poi R.G.) dell’anno precedente entro 4 mesi della chiusura dell’esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l’anno in corso;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell’Associazione che il Consiglio
Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all’esclusione degli associati;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Stato;
- deliberare le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti.
L’assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:
- idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati, tramite mezzi elettronici, almeno 7 giorni prima della data prevista pe la riunione;
- idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla Bacheca Sociale o sul sito web dell’Associazione), contenente gli argomenti all’ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure quando almeno 1/4 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovrebbe residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza semplice degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei ¾ dagli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione vale quanto stabilito all’articolo 14 del presente Statuto.
Ogni associato può rappresentare in Assemblea solo un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l’invio degli associati), ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Articolo 7
-Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri con inferiore a 3 e non superiore a 7,eletti dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice
presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dismissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengono a mancare, l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio, entro il termine massimo di tre mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è
dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;
- redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;
- fissare la quota associativa annuale di adesione all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale del Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
Gli amministratori, entro trenta giorni, dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché quale a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Articolo 8
-Presidente-

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare
provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 9
-Collegio dei Revisori dei Conti-

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale (salvo nei casi in cui è obbligatorio per legge) ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio
Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dismissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere un relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, svolgere atti di ispezione, e a tal fine, possono chiedere su determinati affari.
Articolo 10
-Collegio dei Probiviri-

Il Collegio dei Probiviri è un organo composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio è posseduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudizio ordinario.
Articolo 11
-Organo di controllo-

Per quanto riguarda l’organo di controllo ci si attiene alle modalità dettate dalla normativa di riferimento.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo-contabile e sul suo corretto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il R.G. o il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida dettate dalla norma di legge.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 12
-Patrimonio dell’Associazione-

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquistati da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.
Articolo 13
-Risorse economiche-

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, di organizzazioni no profit a cui l’Associazione dovesse affiliarsi, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall’Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
- altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.
Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
Articolo 14
-Rendiconto Gestionale (R.G.)-

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il R.G., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/bandi/concorsi/appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale.
Articolo 15
-Libri sociali-

I libri sociali che l’Associazione obbligatoriamente detiene sono:
- libro verbali assemblea;
- libro verbali consiglio direttivo;
- libro soci.
Articolo 16
-Personale dipendente e volontario-

L’associazione potrà dotarsi di personale dipendente nei limiti previsti dal CTS per le associazioni di promozione sociale.
I soci volontari, nell’ambito delle loro attività, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo 17
-Liquidazione e devoluzione del patrimonio-

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati con diritto di voto.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se costituito) l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 199, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 168
-Disposizioni finali-

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme e i principi
del Codice Civile del dlgs 117/2017 ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.